(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      40 del 10 settembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
.tgruppo;
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La  Regione garantisce e promuove un'azione generale di tutela
e di corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo criteri di
solidarieta',  di  salvaguardia dei diritti delle generazioni future,
di  rinnovo,  riutilizzo  e risparmio delle risorse, anche al fine di
assicurare il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili
della popolazione.
    2.  In  armonia  con  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  l ed in
attuazione  dell'art. 12  del  decreto  legislativo luogotenenziale 7
settembre  1945,  n.  545  (Ordinamento  amministrativo  della  Valle
d'Aosta), delle competenze assegnate alla regione Valle d'Aosta dalla
legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la
Valle   d'Aosta),  dell'art. 60  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  febbraio  1982,  n.  182  (Norme  di attuazione dello
statuto  speciale  della  regione Valle d'Aosta per l'estensione alla
regione   delle   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616 e della normativa relativa agli
enti  soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n.
481,  convertito  nella  legge  21 ottobre 1978, n. 641), del decreto
legislativo  16  marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche) e
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche), la presente legge ha per oggetto:
      a) l'organizzazione  del  servizio  idrico integrato costituito
dall'insieme   dei   servizi  pubblici  di  captazione,  adduzione  e
distribuzione  di  acqua  a usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue;
      b) la  disciplina  delle  funzioni  degli enti locali ricadenti
nell'ambito territoriale ottimale come individuato dall'art. 2;
      c) la  definizione  delle norme di indirizzo e di coordinamento
degli   enti   locali   competenti  in  materia  di  risorse  idriche
individuati dalla presente legge.
    3.  La  Regione  assicura una gestione integrata di tutti gli usi
della  risorsa  idrica  attraverso  il  piano regionale delle acque e
coordina  l'esercizio  delle funzioni dei comuni, singoli o associati
nelle  forme  di  cui  alla  legge  regionale  7 dicembre 1998, n. 54
(Sistema  delle  autonomie  in  Valle d'Aosta), in materia di risorse
idriche.