(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 del 10 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: .tgruppo; Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione garantisce e promuove un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo criteri di solidarieta', di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, riutilizzo e risparmio delle risorse, anche al fine di assicurare il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione. 2. In armonia con gli obiettivi di cui al comma l ed in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), delle competenze assegnate alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche) e della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), la presente legge ha per oggetto: a) l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; b) la disciplina delle funzioni degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale come individuato dall'art. 2; c) la definizione delle norme di indirizzo e di coordinamento degli enti locali competenti in materia di risorse idriche individuati dalla presente legge. 3. La Regione assicura una gestione integrata di tutti gli usi della risorsa idrica attraverso il piano regionale delle acque e coordina l'esercizio delle funzioni dei comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in materia di risorse idriche.